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AGEVOLAZIONI FISCALI:

BONUS FACCIATE

DETRAZIONI IRPEF AL 90%  o sconto in fattura o cessione del credito

 

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Come previsto dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019, art.1 commi 219-224, entrata in vigore dal 1° gennaio 2020) dal 2020 è previsto il cosiddetto "BONUS FACCIATE" con una detrazione d'imposta pari al 90%, il bonus più alto fino ad ora previsto nel campo delle ristrutturazioni.

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COSA RIPORTA IL TESTO UFFICIALE?

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Di seguito si riportano i commi inerenti il bonus facciate, tratti dall'articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), e la spiegazione di ciascun comma.


219. Per le spese documentate, sostenute nell’ anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’ imposta lorda pari al 90 per cento.

 

SPIEGAZIONE:

spese documentate: tutte le spese effettuate per il bonus facciate dovranno essere documentate, ossia dovranno essere effettuate mediante bonifico bancario "parlante" e non come bonifico ordinario. In molti ci avete chiesto su come effettuare i bonifici non essendo ancora stati pubblicati i decreti attuativi e non avendo ancora le banche introdotto la voce "bonus facciate" tra le tipologie di bonifici per agevolazioni fiscali. A tal proposito i nostri commercialisti consigliano di effettuare il bonifico selezionando la voce "ristrutturazioni" e inserendo nell'oggetto del bonifico la seguente dicitura: BONUS FACCIATE - Ar.1, com.219-224,legge 160 del 27/12/19-legge bilancio 2020, oltre ai riferimenti della fattura (numero fattura e data). Il numero di partita iva dell'impresa e il codice fiscale di chi effettua il bonifico vanno inseriti nelle apposite caselle.

interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti: gli interventi detraibili riguardano anche la sola tinteggiatura, precisando che una mano di colore non risolve i problemi di umidità, di fessurazioni, di dispersioni termiche, ecc. Pertanto è necessario che un tecnico verifichi approfonditamente eventuali problematiche presenti nella facciata prima di ritinteggiare, altrimenti il rischio è quello di ritrovarsi, dopo poco tempo, con gli stessi problemi di prima. In merito al recupero o al restauro va precisato che in campo architettonico essi sono due interventi distinti: il recupero è un insieme di interventi volti appunto al "recupero" funzionale di un edificio in degrado, indifferentemente se la funzionalità sia la stessa di quella preesistente o differente. Il recupero, per definizione, prevede l'intervento di più figure professionali, a seconda della tipologia d'edificio, come restauratori, architetti, geologi, ingegneri strutturisti, impiantisti, ecc. Il recupero non riguarda solo i cosiddetti edifici storici, ma anche quelli più "recenti" che nel tempo hanno perso la loro funzionalità iniziale. Il restauro invece prevede una serie di attività volte a garantire la conservazione dell'edificio, degradato per cedimenti, agenti di degrado, usura, ecc. Come edifici il testo non fa riferimento solo ai condomini ma agli edifici in generale, quindi gli interventi riguardano anche le villette, le case unifamiliari/bifamiliari.

zona A o B: le detrazioni del 90% sono solo per edifici ricadenti nelle zone territoriali A e B, sono escluse tutte le altre. Le zone A sono le zone coincidenti con il centro storico, le zone B sono le zone attorno al centro storico, sono meno facilmente identificabili rispetto alle zone A ma basta rivolgersi ad un professionista (ingegnere, architetto, ecc.) e lui saprà individuare con certezza la zona in cui ricade l'immobile.

A tal proposito è disponibile il nostro servizio di verifica della zona territoriale del tuo edificio. Per saperne di più clicca qui.


220. Nell’ ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

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SPIEGAZIONE: in tale comma la legge spiega che, in caso si intervenga sull'intonaco per una superficie maggiore al 10% del totale, si applicheranno tutte le disposizioni in materia energetica, traducendosi in buona sostanza nell'intervenire sull'involucro esterno dell'edificio mediante realizzazione di cappotto termico o insufflaggio. Il calcolo della superficie totale, al fine della verifica del superamento del 10%, può essere svolto da un professionista, in modo da essere sicuri di rispettare i limiti di norma. In merito alla tipologia di isolamento da realizzare sulla facciata dell'edificio è necessario che un ingegnere svolga i calcoli termici, per individuare il miglior intervento che dia il miglior comfort termico all'interno dell'abitazione.


221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

 

SPIEGAZIONE: sono pertanto esclusi, secondo questo comma, gli interventi sulle finestre e i serramenti in generale (rientrano nelle detrazioni per risparmio energetico, pari al 50%), gli interventi sugli impianti, come pluviali, gronde, ecc.


222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’ anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

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SPIEGAZIONE: la ripartizione delle detrazioni fiscali avviene in dieci anni. Con un esempio pratico cerchiamo di chiarire il tutto: ipotizzando una spesa di 50.000 euro, il 90% corrisponde a 45.000 euro da recuperare in dieci anni, ossia 4.500 euro all'anno. Pertanto da questo esempio si evince che su 50.000 euro l'utente pagherà solo 5.000 euro, il resto invece verrà recuperato in dieci anni.


223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

 

SPIEGAZIONE. sostanzialmente in questo comma si precisa che tutte le spese dovranno essere effettuate mediante bonifico bancario parlante e dovranno essere svolte tutte quelle operazioni preliminari necessarie (come la presentazione di un progetto quando richiesto), pena la perdita di tutte le detrazioni fiscali. Per tale motivo è necessario rivolgersi ad un tecnico competente in materia per fare in modo che tutto venga svolto come da normativa, senza rischiare di perdere tutte le detrazioni fiscali per non aver applicato quanto richiesto dalle norme attuali.


224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’ anno 2022 all’ anno 2030.

 

Per altre informazioni non esitare a contattarci, un nostro tecnico ti spiegherà tutti i dettagli per rientrare nelle agevolazioni fiscali. Per contattarci clicca qui.

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